Art. 5.
(Ulteriore documentazione).

      1. Ai fini del regolare avvio dell'esercizio della prostituzione, oltre alla documentazione prevista dall'articolo 4, alla comunicazione di cui all'articolo 3 deve essere allegata la seguente documentazione:

          a) certificato penale della persona che intende intraprendere l'esercizio della prostituzione;

          b) indicazione del locale ove si intende svolgere l'attività;

          c) copia dell'eventuale contratto di locazione e della relativa registrazione.

      2. Ogni eventuale variazione successivamente intervenuta e riguardante la documentazione indicata al comma 1 deve essere comunicata all'autorità di pubblica sicurezza competente ai fini delle variazioni

 

Pag. 6

da apportare nel Registro istituito ai sensi dell'articolo 6.
      3. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro.