1. Ai fini del regolare avvio dell'esercizio della prostituzione, oltre alla documentazione prevista dall'articolo 4, alla comunicazione di cui all'articolo 3 deve essere allegata la seguente documentazione:
a) certificato penale della persona che intende intraprendere l'esercizio della prostituzione;
b) indicazione del locale ove si intende svolgere l'attività;
c) copia dell'eventuale contratto di locazione e della relativa registrazione.
2. Ogni eventuale variazione successivamente intervenuta e riguardante la documentazione indicata al comma 1 deve essere comunicata all'autorità di pubblica sicurezza competente ai fini delle variazioni